Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I e III, di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato».

 

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      2. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 31, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          b) al comma 1 dell'articolo 34, le parole: «comprese nelle tabelle I e III, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nelle tabelle I, III, IV e V»;

          c) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e VI»;

          d) al comma 1 dell'articolo 36, le parole: «nelle tabelle I e II» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          e) all'articolo 38:

              1) il comma 1 è sostituito del seguente:

      «1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccare da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso»;

              2) al comma 4, le parole: «nelle tabelle I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

          f) al comma 9 dell'articolo 50, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

 

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          g) all'articolo 54:

              1) al comma 1, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

              2) al comma 2, le parole: «nelle tabelle I e II, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

              3) al comma 3, le parole: «, per la resina di canapa» e «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          h) al comma 1 dell'articolo 61, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          i) al comma 1 dell'articolo 63, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          l) al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti; «I, III, IV e V»;

          m) il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 devono trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente»;

          n) al comma 1 dell'articolo 79, le parole: «tabelle I e II, sezione A» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle I e III» e le parole: «nella tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella IV»;

          o) al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «di cui alla tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella IV».

 

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